Controlli a distanza dell’attività lavorativa dopo il Jobs Act: la frenata del Garante della Privacy

By

Con provvedimento del 22 dicembre 2016  il Garante per la protezione dei dati personali pare aver annullato completamente l’efficacia precettiva delle novità introdotte dal Jobs Act in tema di controlli a distanza dei lavoratori.

La modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ad opera del D.Lgs. n. 151/2015 sembrava aver dato mano libera ai datori per un controllo molto invasivo dell’attività dei lavoratori mediante l’acquisizione delle informazioni rilevabili da mail, pc, smartphone, tablet assegnati al lavoratore, anche in assenza di accordo sindacale ma con il solo limite della preventiva informazione circa il possibile utilizzo di tali dati.

Con il provvedimento sopra citato, al contrario, il Garante ha censurato la condotta di una società che al termine del rapporto lavorativo continuava a conservare e-mail ed altri contenuti nel Blackberry assegnato al dipendente, ma ha colto anche l’occasione per sconfessare ogni possibile interpretazione liberista della nuova normativa.

Secondo il Garante, la raccolta sistematica delle comunicazioni elettroniche, la loro memorizzazione e la possibilità di accedervi consentono alla società di effettuare i controllo a distanza dell’attività dei dipendenti e di accedere a dati “non rilevanti” o addirittura sensibili. E ciò risulterebbe in contrasto con la disciplina di settore che pure a seguito delle recenti modifiche, secondo il provvedimento in commento, non consente attività idonee a realizzare un controllo massivo, prolungato e indiscriminato del lavoratore.

Il datore, prosegue il Garante, pur potendo verificare l’adempimento dell’attività lavorativa, deve salvaguardare libertà e dignità dei lavoratori e informare in modo chiaro e dettagliato circa le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli, indicando specificatamente: tipologia, finalità e modalità delle operazioni di trattamento effettuabili sui dispositivi, nonché i nomi dei soggetti che le attuano.

Tale interpretazione restrittiva del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori dovrà essere tenuta nella massima considerazione per il futuro, in attesa che la Giurisprudenza assuma un orientamento univoco.

Per maggiori dettagli scrivetemi pure all’email Massimo Compagnino