E’ lecito registrare una conversazione con lo smartphone.
Con la sentenza n. 5241 del 3 febbraio 2017, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha affermato che la registrazione da parte di uno degli interlocutori di una conversazione, anche occultamente, è lecita e perfettamente utilizzabile in giudizio poiché non soggiace ai limiti fissati dal codice di procedura penale.
Il codice, infatti, disciplina i casi in cui deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione del Giudice delle indagini preliminari per l’intercettazione delle comunicazioni o delle conversazioni tra presenti da parte della Polizia Giudiziaria.
La Cassazione ha confermato un orientamento consolidato secondo il quale è infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia nella parte in cui non estende i limiti alla registrazione delle conversazioni anche alla circostanza in cui sia uno degli interlocutori stessi a registrare.
Secondo la Corte le due situazioni sono del tutto diverse fra loro non potendosi equiparare la registrazione effettuata da uno dei protagonisti della conversazione all’ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall’intercettazione svolta per opera di un terzo.
Pertanto secondo questa interpretazione è possibile registrare anche di nascosto con il proprio smartphone le telefonate e le conversazioni intrattenute che potranno, così, tornare utili in giudizio.
Per la Cassazione, infatti, questi documenti fonografici costituiscono una prova valida, oggettiva e inconfutabile dei fatti registrati.
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