Legittimo il licenziamento del dipendente per diffamazione a mezzo Facebook

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Legittimo il licenziamento del dipendente per diffamazione a mezzo Facebook.

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 10280 del 27 aprile 2018)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10280 del 27 aprile 2018, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente che su Facebook aveva usato frasi fortemente scurrili e lesive del buon nome dell’azienda, così confermando il principio secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”.

Nel caso di specie, la lavoratrice lamentava l’illegittimità del licenziamento intimatole, ponendo a fondamento delle proprie difese le seguenti argomentazioni: la mancata intenzionalità della condotta, il difetto di proporzionalità tra l’infrazione e la sanzione, nonché l’esistenza di un forte stress psicologico ricollegato al rapporto di lavoro con la società.

La Suprema Corte di Cassazione, confermando le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio, ha respinto il ricorso della lavoratrice, precisando che al fine di integrare la giusta causa di licenziamento non è necessaria una condotta intenzionale o dolosa da parte del dipendente, essendo invece sufficiente un comportamento di natura colposa.

Ha altresì ribadito il principio secondo cui, in caso di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che lega le parti, deve essere effettuata tenendo conto della natura e della qualità del singolo rapporto, del ruolo delle parti, del grado di affidabilità richiesto al dipendente, nonché della portata soggettiva del fatto contestato e delle concrete circostanze del suo verificarsi.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il comportamento diffamatorio della lavoratrice fosse stato correttamente valutato in termini di giusta causa di recesso, in quanto il post pubblicato su Facebook era stato ritenuto idoneo a ledere il vincolo fiduciario in essere tra le parti, non avendo alcun rilievo le condizioni psichiche lamentate dalla lavoratrice.